Comunicato n. 692 – Novità introdotte dal decreto legge 24/2022 per la gestione della pandemia a scuola

COMUNICATO N.692

Rimini, 30 Marzo 2022

Al personale

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Novità introdotte dal decreto legge 24/2022 per la gestione della pandemia a scuola

Il D.L. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha introdotto una serie di novità per quanto riguarda la cessazione dell’emergenza pandemica, riguardanti in particolare la gestione dei casi di positività fra gli studenti e sostanziali modifiche all’obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 172/2021.

Regole sanitarie

Restano in vigore le regole sanitarie:

  • Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva) fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Non si prevede la mascherina per le attività sportive.
  • Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
    • per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo (anche dedicato al trasporto scolastico);
    • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive
    • fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    • l’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi;
  • Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.
  • Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19.
  • Divieto di accedere nei locali scolastici se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Gestione casi positività

La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione dell’ autosorveglianza.

Dal 1° aprile, in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Didattica digitale integrata

Gli studenti in isolamento per infezione da Covid possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica
digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS CoV 2 è applicato il regime dell’ autosorveglianza consistente nell’ obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP 2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS CoV 2 e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione di SARS CoV 2 anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Accesso ai locali scolastici

Viene esteso fino al 30 aprile 2022 l’obbligo delle certificazioni verdi COVID 19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

per Il Dirigente scolastico

Maria Giovanna Silvegni

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