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COMUNICATO N. 530

Rimini, 5 febbraio 2022

A tutto il personale

Alle famiglie

Oggetto: Nuove misure per lo svolgimento delle attivita’ didattiche. Misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio)

A seguito della pubblicazione del D.L. 5 del 4 febbraio 2022, cambiano le modalità di gestione dei casi di positività nelle classi. Si trasmette inoltre in allegato la nota nr. 9498-04/02/2022 del Ministero della Salute recanti le nuove misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2.

Queste le nuove norme da applicare per le scuole secondarie di secondo grado:

1) con un caso di positivita’ accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attivita’ didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o piu’ casi di positivita’ accertati tra gli alunni1 presenti in classe, l’attivita’ didattica prosegue:

  • in presenza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per la durata di 10 giorni da parte dei docenti e degli alunni, per coloro che diano, alternativamente, dimostrazione di:
    • aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
    • aver effettuato la dose di richiamo (booster);
    • essere guariti da meno di 120 giorni;
    • essere guariti avendo precedentemente completato il ciclo vaccinale primario o ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo;
    • possedere un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Sempre nel caso di due o più positivi, agli studenti si applica il regime sanitario dell’autosorveglianza2, ove ricorrano le condizioni previste per la didattica in presenza come specificatro; altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un test antigenico rapido o molecolare negativo, da esibire per il rientro a scuola in presenza. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina FFP2 .

1 Non rientra più nel calcolo il personale scolastico.

2 L’autosorveglianza implica l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto

 

Permane per tutti il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si rende noto che l’AUSL sta iniziando a modificare i provvedimenti di quarantena già emessi in funzione di questa nuova norma, così come previsto dall’art. 6 comma 6. Verranno inoltre modificate le modalità di gestione dei casi di positività per le classi per le quali sono stati emessi comunicati rispondenti a quanto previsto dal D.L. 1 del 7 gennaio 2022.

Allegato:

CircolareVersioneampliata-04_02_2022def

 

Il Dirigente scolastico

Francesco Tafuro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi Art.3, c.2. D.lgs. 39/93)